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Sez. 2, Sentenza n. 3391 del 23/05/1981 (Rv. 413971 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - AMBITO DI APPLICAZIONE - RICHIESTA DI PAGAMENTO CUMULATIVO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA CIVILE DI NATURA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE O DI PAGAMENTO CUMULATIVO DI PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E DI PRESTAZIONI, GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI, IN MATERIA PENALE - PROCEDIMENTO PREVISTO DAGLI ARTT 28 E SEGUENTI DELLA LEGGE N 794 DEL 1942 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413971-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - AMBITO DI APPLICAZIONE - RICHIESTA DI PAGAMENTO CUMULATIVO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA CIVILE DI NATURA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE O DI PAGAMENTO CUMULATIVO DI PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E DI PRESTAZIONI, GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI, IN MATERIA PENALE - PROCEDIMENTO PREVISTO DAGLI ARTT 28 E SEGUENTI DELLA LEGGE N 794 DEL 1942 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Lo speciale procedimento previsto dagli artt 28 e seguenti della legge n 794 del 1942 e inapplicabile nel caso in cui sia richiesto il pagamento cumulativo di prestazioni professionali in materia civile di natura giudiziale e stragiudiziale o il pagamento cumulativo di prestazioni giudiziali in materia civile e di prestazioni (giudiziali o stragiudiziali) in materia penale. In tal caso, il procedimento ordinario, che e il solo consentito per le prestazioni stragiudiziali civili e per le prestazioni in materia penale, attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, la materia propria del procedimento speciale, con la conseguenza che la decisione resa ai sensi dell'art 29 della legge citata deve essere cassata senza rinvio, a norma dell'ultimo comma dell'art 382 cod proc civ. (V 1525/77, mass n 385236).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)