Sez. 3, Sentenza n. 2219 del 23/10/1965 (Rv. 314183 - 01)
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - EFFETTI - IPOTECA CON PATTO COMMISSORIO - SIMULAZIONE.*
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - EFFETTI - IPOTECA CON PATTO COMMISSORIO - SIMULAZIONE.*
La vendita con patto di riscatto - anche se stipulata dalle parti al fine di garantire la restituzione di una somma mutuata dal compratore al venditore, entro il termine previsto per l'Esercizio del diritto di riscatto - e una vendita vera e reale e un negozio sottoposto a condizione risolutiva potestativa, che, come tale, produce, tra gli altri effetti, il trapasso immediato della proprieta della cosa dal venditore al compratore, salvo l'Obbligo di quest'ultimo di ritrasferire la cosa stessa al venditore nel caso di tempestiva Estinzione del debito garantito. A tale negozio non e applicabile, neanche in via analogica, la norma dell'art.2744 del cod.civ., che vieta il patto commissoriò ma, se le parti, pur dichiarando di stipulare una compravendita, sono, in realta d'accordo nel senso di far sorgere tra loro soltanto una situazione giuridica corrispondente alla vendita sotto condizione sospensiva, nel senso, cioe, che il compratore creditore diverra proprietario della cosa, oggetto del negozio, soltanto se, nel termine stabilito non otterra dall'altra parte il soddisfacimento del proprio credito, in tal caso si ha quella discordanza tra volonta dichiarata e volonta effettiva, che caratterizza il negozio simulato: e, poiche il negozio dissimulato, che abbia per oggetto un immobile, adempie alla funzione economica e giuridica della Costituzione di ipoteca con patto commissorio, esso e nullo ai sensi dell'art.2744 cod.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)