Sez. 2, Sentenza n. 3815 del 09/06/1986 (Rv. 446653 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO (DIVIETO DEL) - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO O DE RETROVENDENDO - NULLITÀ EX ART. 2744 COD. CIV. - CONDIZIONI - IMMEDIATO TRASFERIMENTO EFFETTIVO DELLA PROPRIETÀ AL MUTUANTE - IRRILEVANZA - PRESUPPOSTI - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - DIVIETO DEL PREDETTO FATTO - ESTENSIONE.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO (DIVIETO DEL) - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO O DE RETROVENDENDO - NULLITÀ EX ART. 2744 COD. CIV. - CONDIZIONI - IMMEDIATO TRASFERIMENTO EFFETTIVO DELLA PROPRIETÀ AL MUTUANTE - IRRILEVANZA - PRESUPPOSTI - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - DIVIETO DEL PREDETTO FATTO - ESTENSIONE.*
Anche la vendita con patto di riscatto o de retrovendendo, sottoposta, quindi, a condizione risolutiva, incorre nella sanzione di nullità dell'art. 2744 cod. civ., senza che possa avere Rilevanza l'immediato trasferimento effettivo della proprietà al mutuante, ove risulti l'intento primario delle parti di costituire con il bene una garanzia reale in funzione del mutuo e in relazione alla irrevocabilità del trasferimento solo al verificarsi della inadempienza del venditore mutuatario, sì da stabilire un nesso teleologico e strumentale fra i due negozi di compravendita e di mutuo. Il suddetto divieto del patto commissorio trova applicazione anche nel caso di contratto preliminare di vendita, senza che la circostanza che l'effetto reale si verifichi in conseguenza di una nuova manifestazione di volontà possa escludere la possibile previsione che anche in tale ipotesi il trasferimento della proprietà si produca in modo definitivo e irrevocabile solo a seguito dell'inadempienza del mutuatario venditore, essendo, in caso contrario, l'acquirente costretto a subire la perdita del diritto per l'operatività dei meccanismi negoziali predisposti dai contraenti a tal fine. (V 288/61; (V 696/54; (V 966/53; (V 259/45; (Conf 7271/83, mass n 431868; (Conf 3800/83, mass n 428717; (diff 5967/78, mass n 395799; (diff 1800/76, mass n 380582; (diff 2896/68, mass n 335621; (diff 2219/65, mass n 314183; (diff 1004/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)