Sez. 2, Sentenza n. 3784 del 16/04/1987 (Rv. 452702 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSARIO - DIVIETO DEL - VENDITA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE RISOLUTIVA, ACCOMPAGNATA DA PATTO DI RISCATTO, PATTO "DE RETROVERTENDO" O "DE RETROEMENDO" - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSARIO - DIVIETO DEL - VENDITA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE RISOLUTIVA, ACCOMPAGNATA DA PATTO DI RISCATTO, PATTO "DE RETROVERTENDO" O "DE RETROEMENDO" - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
Anche la vendita sottoposta a condizione risolutiva, ovvero accompagnata da patto di riscatto, da patto "de retrovertendo" o da patto "de retroemendo", incorre nella sanzione di nullità prevista dall'art. 2744 cod. civ. che sancisce il divieto del patto commissorio, senza che possa rilevare, in contrario, l'effettivo immediato trasferimento della proprietà al mutuante-compratore, ove risulti l'intento primario delle parti di costituire, con il bene oggetto della vendita, una garanzia reale in funzione del mutuo e in relazione alla irrevocabilità del trasferimento soltanto all'atto dell'inadempimento del mutuatario-venditore, sì da stabilire un nesso teleologico e strumentale tra i due negozi posti in essere, rispettivamente di vendita e di mutuo. Anche in tal caso, infatti, va ravvisata una causa contrattuale nettamente divergente da quella (di scambio) tipica della vendita e, quindi, illecita, in quanto volta a violare, in definitiva, il divieto del patto commissorio. (Conf 3815/86, mass n 446653; (Conf 5569/84, mass n 437243; (Conf 7271/83, mass n 431868; (Conf 3800/83, mass n 428716; (contra 7385/86, mass n 449440; (contra 1800/76, mass n 380582; (contra 2896/68, mass n 335621; (contra 2219/65, mass n 314183).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)