Sez. 3, Sentenza n. 86 del 19/11/2009 Cc. (dep. 07/01/2010) Rv. 246004 - 01
SPORT | Turbative in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Giudizio di convalida - Presentazione di memorie e deduzioni da parte dell'interessato - Termine - Individuazione.
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Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al G.i.p. la relativa convalida. (In motivazione la Corte, nel disporre l'annullamento con rinvio dell'ordinanza di convalida per il mancato rispetto del termine a difesa, ha dichiarato sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)