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Sez. L, Sentenza n. 651 del 22/01/1983 (Rv. 425397 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - MANCANZA DEL CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO - FINALITÀ - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA DECORRENZA DI TALE PENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425397-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - MANCANZA DEL CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO - FINALITÀ - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA DECORRENZA DI TALE PENSIONE.*

L'attribuzione al coniuge divorziato della pensione di reversibilità che sarebbe potuta spettare, qualora fosse esistito, al coniuge superstite, non ha funzione alimentare, ma partecipa della natura propria dell'assegno di divorzio, con la conseguenza che, ai fini della Determinazione della decorrenza di detta pensione, non può farsi ricorso al disposto dell'art. 445 cod. civ., ma, in coerenza con l'implicito richiamo dell'indicazione dell'oggetto (pensione di reversibilità) dell'attribuzione considerata dal secondo comma dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), al disposto dell'art. 5 del d.l. lgt. 18 gennaio 1945 n. 39, secondo cui la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dello assicurato o pensionato; né all'attribuzione al coniuge divorziato della pensione di reversibilità con la decorrenza anzidetta - sempre che a tale data già sussistano le condizioni cui il diritto del coniuge divorziato è subordinato - osta la natura costitutiva del provvedimento che tale attribuzione conferisce. (V 6396/80, mass n 410143; (V 754/79, mass n 396927).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 445, Decr. Legge Luogoten. 18/01/1945 num. 39 art. 5, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)