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Sez. 2, Sentenza n. 5592 del 26/10/1981 (Rv. 416317 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AD AGIRE ED A CONTRADDIRE - FONDAMENTO - ALLEGAZIONE FATTA NELLA DOMANDA - QUESTIONI RELATIVE - PRESUPPOSTO - VERITÀ O FONDATEZZA IN ORDINE ALLA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO DEDOTTA DALL'ATTORE - ACCERTAMENTO AI FINI DELLA LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416317-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AD AGIRE ED A CONTRADDIRE - FONDAMENTO - ALLEGAZIONE FATTA NELLA DOMANDA - QUESTIONI RELATIVE - PRESUPPOSTO - VERITÀ O FONDATEZZA IN ORDINE ALLA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO DEDOTTA DALL'ATTORE - ACCERTAMENTO AI FINI DELLA LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*

La legittimazione ad agire ed a contraddire, quale condizione dell'Azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come altrui, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur prospettando l'estraneità di quella parte al rapporto sostanziale controverso, mentre sono del tutto irrilevanti, ai fini di tale legittimazione, i riscontri di verità o di fondatezza in ordine alla titolarità del rapporto sostanziale dedotta dall'attore, trattandosi di momenti propri del giudizio di merito. (V. 3395/71, mass. N. 354952; (V. 104/69, mass. N. 337975; (V. 3067/68, mass. N. 336857).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)