Sez. L, Sentenza n. 2378 del 04/03/1998 (Rv. 513312 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Opzione per la prosecuzione del servizio a fini di perfezionamento o integrazione dell'anzianità contributiva - Estensione agli autoferrotranvieri - Termine finale per l'esercizio dell'opzione - Riferimento al momento del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia - Raggiungimento del sessantesimo anno d'età - Facoltà di esonero del dipendente da parte dell'azienda - Intempestivo esercizio di tale facoltà - Incidenza sul termine per l'opzione da parte del dipendente - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Ai fini del tempestivo esercizio dell'opzione per essere trattenuto in servizio allo scopo di perfezionare o incrementare l'anzianità contributiva, prevista dall'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1982 n. 54, nel caso in cui di detta opzione si avvalgano dipendenti da azienda concessionaria del pubblico servizio di trasporto (ai quali tale facoltà è stata estesa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 1990) deve aversi riguardo, quale termine ultimo per il suo utile esercizio, a quello di sei mesi prima del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, senza che su tale termine possa incidere la circostanza che l'azienda si sia a sua volta avvalsa della facoltà attribuitale dall'art. 27 dell'all. A al R.D. 8 gennaio 1948 n. 148, di esonerare definitivamente il dipendente al raggiungimento del sessantesimo anno d'età, se tale facoltà non sia stata legittimamente esercitata per non avere il lavoratore già raggiunto il detto limite al momento della ricezione dell'atto di esonero.(Nella specie, la S.C. ha precisato che tale ultimo assorbente rilievo rendeva superfluo valutare se l'esercizio dell'opzione da parte del lavoratore precludesse in ogni caso all'azienda l'applicazione del menzionato articolo 27 del R.D. 148 del 1931 in quanto superato dalla ricordata legge n. 54 del 1982).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)