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Sez. 5, Sentenza n. 10822 del 05/05/2010 (Rv. 613280 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atto impositivo - Obbligo d'indicare autorità, modalità e termine per impugnare - Errore informativo - Adesione del contribuente - Tutela dell'affidamento - Conseguenze - Rimessione in termini - Ammissibilità - Parziale rettifica dell'errore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613280-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la clausola d'impugnazione, obbligatoriamente inserita in ogni atto impositivo ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, produce l'effetto di far gravare interamente sull'autorità amministrativa le conseguenze del rischio di errore delle informazioni in essa contenute, attuandosi in tal modo la tutela dell'affidamento del contribuente, ai sensi dell'art. 10 della predetta legge. Ne consegue che l'adesione del destinatario anche ad una sola delle informazioni contenute nella clausola in questione (nella specie, l'indicazione del termine, divenuta erronea per effetto di "ius superveniens") è sufficiente a giustificare la rimessione in termini ai fini dell'impugnazione, anche quando il contribuente sia riuscito autonomamente a rettificare l'errore incidente su altre informazioni (nella specie, riguardanti l'organo giurisdizionale e le modalità dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)