diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4456 del 07/05/1994 (Rv. 486531 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere | Opzione per la continuazione del rapporto ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Conseguimento o richiesta di liquidazione della pensione - Effetto preclusivo - Rifiuto del datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto - Effetti - Obbligo risarcitorio.
Stato
decisa il 1994-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486531-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere

Con riguardo all'opzione per la continuazione del rapporto di lavoro (non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età) ai sensi dell'art. 6, primo comma, del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con legge n. 54 del 1982, il conseguimento o la richiesta di liquidazione di una pensione a carico dell'I.N.P.S. (o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dell'A.G.O.) costituiscono elementi preclusivi dell'opzione solo in quanto sussistenti al momento dell'esercizio dell'opzione stessa; mentre il rifiuto del datore di lavoro di consentire, malgrado l'esercizio della facoltà prevista da tale norma, la prosecuzione del rapporto configura un atto radicalmente nullo per contrarietà a norma imperativa e produttivo dell'obbligo del risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)