Sez. 1, Sentenza n. 32205 del 26/06/2015 Cc. (dep. 22/07/2015) Rv. 264620 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Sentenza irrevocabile di condanna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale diversa da quella incriminatrice - Interesse del condannato alla richiesta di rideterminazione - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
In sede esecutiva, l'interesse concreto ed attuale del condannato ad ottenere la rideterminazione della pena applicata con sentenza irrevocabile, sulla base di parametri edittali più favorevoli vigenti a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, sussiste non solo se la pena non sia stata ancora interamente espiata, ma anche quando una quota della pena espiata in eccesso rispetto alla sopravvenuta cornice edittale più favorevole possa essere imputata alla condanna per altro reato, in applicazione del generale criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 comma terzo cod.proc.pen. (Principio affermato in fattispecie concernente richiesta di rideterminazione della pena relativa a sentenza di applicazione della pena per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)