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Sez. 1, Sentenza n. 39237 del 19/04/2017 Cc. (dep. 18/08/2017) Rv. 271047 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Sentenza irrevocabile di condanna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale diversa da quella incriminatrice - Cessazione dell'esecuzione della pena e degli effetti penali - Limiti.
Stato
decisa il 2017-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271047-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO

In tema di stupefacenti, l'estinzione della pena pecuniaria per avvenuto pagamento - effettuato anteriormente alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha ripristinato per le "droghe leggere" il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 - esclude l'applicazione dell'art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 1953 - relativo alla cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali di una sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale - essendosi ormai concluso il rapporto esecutivo attinente alla predetta sanzione, a nulla rilevando la successiva rideterminazione della medesima pena in misura ridotta da parte del giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2015 num. 272 art. 4 bis, Decreto Legge 30/12/2015 num. 272 art. 4 tervicies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)