diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 53019 del 04/12/2014 Cc. (dep. 19/12/2014) Rv. 261581 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Sentenza irrevocabile di condanna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale attinente al trattamento sanzionatorio - Conseguenze - Potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare della pena - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Stato
decisa il 2014-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261581-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO

Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 251 del 2012 e 32 del 2014, il giudice dell'esecuzione, ove il trattamento sanzionatorio non sia stato ancora interamente eseguito, deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali. (In motivazione la Corte ha precisato, stante la particolarità della fattispecie - relativa a sentenza di condanna per illecita detenzione di sostanza stupefacente, in cui era affermata l'equivalenza della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990 con la ritenuta recidiva reiterata in ragione del divieto di prevalenza di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen. dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 251 del 2012 - che il giudice dell'esecuzione nel rideterminare il trattamento sanzionatorio è tenuto ad applicare l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nel testo ritornato in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014). (Vedi, n. 52981/2014 in corso di mass.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 675, Costituzione art. 27, Costituzione art. 136, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)