diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 14680 del 16/10/2002 (Rv. 557930 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Attiva e passiva - Condizioni - Formale assunzione della qualità di parte nel giudizio di merito definito con la sentenza impugnata - Effettiva titolarità dl rapporto giuridico dedotto - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557930-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

La legittimazione a proporre il ricorso per cassazione o a resistervi spetta per il solo fatto di avere assunto la qualità di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (nella specie la società resistente, evocata nei due gradi del giudizio di merito nella qualità di impresa assicuratrice cessionaria, ex art. 4 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, convertito in legge 24 novembre 1978, n. 738, di altro assicuratore, senza aver eccepito nulla in proposito, lamentava in sede di legittimità il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata chiamata nella detta qualità, anziché in quella di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)