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Sez. 6, Sentenza n. 1155 del 01/04/1999 Cc. (dep. 05/08/1999) Rv. 216024 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Prove nuove - Nozione - Prove assunte ma non valutate nel precedente procedimento - Ammissibilità della richiesta di revisione - Sussistenza - Prove già dedotte in occasione di precedenti richieste di revisione giudicate inammissibili - "Bis in idem" - Criteri.
Stato
decisa il 1999-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216024-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI

In tema di revisione, nel caso previsto dall'art. 630 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per "prove nuove" possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione, non siano comunque state oggetto di valutazione, poiché anche in tal caso l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato. Inoltre, le prove dedotte in sede di richiesta di revisione non cessano di essere "nuove" per essere state già esaminate, e disattese, in occasione di precedenti pronunce di inammissibilità: si porrebbe infatti un problema di "bis in idem" solo se la successiva richiesta si fondi sulle stesse prove già esaminate in tali precedenti pronunce, e non quando ulteriore materiale probatorio sia allegato, insieme al precedente, a sostegno di una nuova domanda di revisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)