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Sez. 3, Sentenza n. 2562 del 10/06/1996 Cc. (dep. 18/07/1996) Rv. 206046 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Prove nuove - Ampia nozione di cui all'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206046-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI

L'attribuzione di una forza espansiva all'espressione "prove nuove", di cui all'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., deriva da alcune differenze lessicali esistenti in detto precetto, nel quale l'aspetto valutativo viene maggiormente posto in luce, dalle relazioni all'attuale codice ed al progetto del 1978, da una sistematica lettura di alcune disposizioni del codice di rito (artt. 629 con riferimento al decreto penale di condanna, art. 643 ed art. 637 cod. proc. pen.) e dall'interesse pubblico al prevalere della realtà sostanziale sull'accertamento erroneo cristallizzato nel giudicato ed al permanere del principio del perseguimento di un risultato di conoscenza dei fatti (art. 507 cod. proc. pen.) rispetto ad un rigido formalismo ed a regole poste per salvaguardare "il gioco delle parti". Pertanto l'ampia nozione di prova nuova si applica anche nel caso in cui il giudice non abbia valutato neppure implicitamente e non abbia conosciuto una prova, sempre che non si tratti di una prova dichiarata inammissibile o ritenuta superflua, anche per tardiva proposizione, giacché pure in queste ipotesi è stata valutata ed avverso un simile provvedimento vi sono soltanto le impugnazioni ordinarie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)