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Sez. 6, Sentenza n. 25204 del 28/04/2025 Cc. (dep. 09/07/2025) Rv. 288469-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca di prevenzione - Termine di perenzione previsto dall'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011
Stato
decisa il 2025-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288469-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

- Riqualificazione dell’impugnazione avverso il decreto che dispone la confisca - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione, l'inefficacia del decreto di confisca per decorso del termine di un anno e sei mesi entro il quale deve essere definito il giudizio di secondo grado, a norma dell'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è impedita dall'adozione, entro tale periodo, di un provvedimento di riqualificazione dell'appello come incidente di esecuzione, essendo il provvedimento di riqualificazione un atto di mero impulso processuale.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)