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Sez. 2, Sentenza n. 1482 del 18/05/1971 (Rv. 351799 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE - PETIZIONE DI EREDITA - QUESTIONE RELATIVA ALLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI ACCETTARE L'EREDITA DA PARTE DEL RIVENDICANTE - QUESTIONE RELATIVA ALLA LEGITIMATIO AD CAUSAM - ESCLUSIONE - ESAME DI ESSA DOPO LO ESAME DELL'ECCEZIONE DI NON INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351799-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - NOZIONE - PETIZIONE DI EREDITA - QUESTIONE RELATIVA ALLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI ACCETTARE L'EREDITA DA PARTE DEL RIVENDICANTE - QUESTIONE RELATIVA ALLA LEGITIMATIO AD CAUSAM - ESCLUSIONE - ESAME DI ESSA DOPO LO ESAME DELL'ECCEZIONE DI NON INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO.*

La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o sfavorevolè non riguardano, percio, la legitimatio ad causam, bensi il merito della causa, tutte le questioni che attengono alla effettiva titolarita o meno del rapporto sostanziale controverso o all'Estinzione o meno dei diritti che ne derivano. Costituisce, pertanto, una questione di merito quella relativa all'eccepita prescrizione del diritto di accettare l'eredita, da parte di chi esercita l'Azione di petizione ereditaria, assumendo di avere la qualita di eredè essa deve quindi essere esaminata successivamente all'eventuale eccezione di non integrita del contraddittorio. (V 3097'69, mass n 343032).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)