Sez. 1, Sentenza n. 14635 del 21/11/2001 (Rv. 550428 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante legale di una persona giuridica - Persona giuridica - Soggetto "interessato" a proporre opposizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
In materia di sanzioni amministrative, il vincolo di solidarietà che l'art. 6, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 istituisce tra la persona giuridica e il suo rappresentante, autore della violazione, non vale a conferire ad essa la veste di soggetto "interessato" a proporre opposizione, a norma dell'art. 22 della stessa legge, contro l'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti del solo rappresentante, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido e l'insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)