Sez. L, Sentenza n. 2871 del 13/03/1995 (Rv. 491109 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Processuali - Dell'INPS - Atto di riassunzione nel giudizio di rinvio nei confronti del direttore generale o di sede provinciale anziché del presidente - Nullità - Sanatorie - Costituzione dell'istituto in persona del presidente - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Nel giudizio di rinvio, la nullità dell'atto di riassunzione della causa, conseguente al difetto di legittimazione processuale dell'INPS (per essere stato questo convenuto in giudizio non già in persona del presidente, bensì in persona del direttore generale o del direttore di una sede provinciale, senza la prova, a norma dell'art. 2, quinto comma, del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 come sostituito dall'art. 3 secondo comma, della legge 9 marzo 1989 n. 88, del conferimento della relativa delega all'uno o all'altro organo), resta direttamente sanata dalla costituzione in giudizio dell'istituto in persona del suddetto presidente.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 2, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)