diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2263 del 19/03/1990 (Rv. 466034 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE ALL'INPS PRESSO LA SEDE PROVINCIALE ANZICHÉ PRESSO LA SEDE CENTRALE - NULLITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466034-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE ALL'INPS PRESSO LA SEDE PROVINCIALE ANZICHÉ PRESSO LA SEDE CENTRALE - NULLITÀ - LIMITI.*

È nulla la notifica dell'atto introduttivo del giudizio contro l'istituto nazionale della previdenza sociale effettuata presso la Sede provinciale, anziché presso la Sede centrale, ove non risulti la delega del Presidente dell'istituto a norma dell'art. 2 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 al direttore della detta Sede provinciale, restando al riguardo del tutto irrilevante l'eventuale prassi formatasi nell'ambito di tale ufficio. (Conf 1133/83, mass n 425910).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)