Sez. 1, Sentenza n. 8978 del 31/01/2008 Cc. (dep. 28/02/2008) Rv. 239715 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione esecuzione - Condanna per il delitto di rapina aggravata - Esclusione - Collegamenti con criminalità organizzata - Irrilevanza.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
La sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. non può essere disposta in riguardo alle sentenze di condanna per il delitto di rapina aggravata, menzionato nell'art. 4 bis O.P., a prescindere dal presupposto dell'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)