Sez. 1, Sentenza n. 39134 del 02/10/2008 Cc. (dep. 17/10/2008) Rv. 241148 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione a norma dell'art. 656 cod. proc. pen. - Tossicodipendente con programma di recupero - Condanna per reato ostativo - Sospensione - Esclusione.
ESECUZIONE - IN GENERE
Neanche nei confronti del tossicodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., allorché egli sia stato condannato per reato ostativo alla sua concessione ai sensi del comma nono di detto articolo, in quanto i divieti di sospensione sanciti dalla disciplina codicistica hanno carattere generale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)