Sez. 1, Sentenza n. 42562 del 06/11/2008 Cc. (dep. 14/11/2008) Rv. 241719 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Tossicodipendente che intenda sottoporsi a programma di recupero - Sospensione dell'esecuzione - Condanna per reato ostativo - Esclusione.
ESECUZIONE - IN GENERE
La sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. non può essere disposta nei confronti del tossicodipendente che intenda sottoporsi a un programma di recupero, allorché egli sia stato condannato per reato ostativo ai sensi del comma nono di detto articolo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)