Sez. 3, Sentenza n. 758 del 09/02/1982 (Rv. 418580 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL CONFINANTE - CONDIZIONI - CAPACITÀ LAVORATIVA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL CONFINANTE - CONDIZIONI - CAPACITÀ LAVORATIVA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Ai fini dell'Esercizio del diritto di prelazione agraria (previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590), che l'art. 7, secondo comma, della legge 14 agosto 1971 n. 817 ha esteso al proprietario coltivatore diretto di terreno confinante con il fondo offerto in vendita, nella valutazione delle relative condizioni ed in ispecie della capacità lavorativa del confinante che agisce per la prelazione od il riscatto agrari, occorre tener conto del criterio soggettivo di cui all'art. 31 della legge n. 590 del 1965, e cioè che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, cui corrisponde il criterio oggettivo di cui all'art. 8 della stessa legge, per il quale è necessario che il fondo oggetto della prelazione, in aggiunta a quello posseduto, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa familiare del coltivatore diretto. L'accertamento dell'esistenza di siffatte condizioni è rimesso al giudice del merito e non è sindacabile in Sede di legittimità se sostenuto da motivazione esente da vizi di logica e di diritto. (V 2347/81, mass n 413101; (V 5305/80, mass n 409166; (V 4797/79, mass n 401398).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)