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Sez. L, Sentenza n. 3578 del 23/02/2004 (Rv. 570413 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Eccezione in senso proprio - Onere della parte di indicare i fatti e l'inizio della decorrenza del termine - Sussistenza - Indicazione della decorrenza da parte del giudice - Conseguenza - Ultrapetizione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570413-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE

L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto viziata da ultrapetizione la sentenza di merito in cui, a fronte di una eccezione di prescrizione del diritto di un soggetto, già titolare di rendita Inail, alla costituzione di una nuova rendita per malattia professionale, il giudice di merito aveva ritenuto fondata l'eccezione indicando una decorrenza iniziale del termine di prescrizione differente rispetto a quella indicata dall'Inail).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)