diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9768 del 10/05/2005 (Rv. 582484 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Eccezione - Elementi costitutivi - Manifestazione della volontà di avvalersi dell'estinzione del credito a causa dell'inerzia del titolare - Onere di indicazione della durata della prescrizione applicabile - Esclusione - Conseguenze - Individuazione da parte del giudice della prescrizione effettivamente applicabile - Potere officioso - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582484-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE

In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge; sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice. Ne consegue che il riferimento della parte ad uno di tali termini o norme non priva il giudice (anche nel processo secondo il rito ordinario) del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)