Sez. L, Sentenza n. 16573 del 23/08/2004 (Rv. 576080 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Eccezione - Manifestazione della volontà di avvalersi dell'effetto estintivo del trascorrere del tempo - Sufficienza - Potere del giudice di identificare la norma di diritto relativa alla prescrizione applicabile nonché la decorrenza della stessa - Configurabilità - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE
In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, che costituisce una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Nè rileva la genericità o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere - dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto immune da ultrapetizione la sentenza di merito in cui, a fronte di una eccezione di prescrizione del diritto di un lavoratore affetto da ipoacusia a conseguire la rendita per malattia professionale, il giudice di merito aveva ritenuto fondata l'eccezione, indicando una decorrenza del termine iniziale successiva rispetto a quella indicata dall'Inail).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)