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Sez. L, Sentenza n. 401 del 17/01/1981 (Rv. 410870 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCATO CONSEGUIMENTO DI UN DETERMINATO LIVELLO QUANTITATIVO - PREVISIONE CONTRATTUALE COME IPOTESI DI GRAVE INADEMPIMENTO LEGITTIMANTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER SCARSO RENDIMENTO - DEDUZIONE DI QUEST'ULTIMO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1981-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410870-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCATO CONSEGUIMENTO DI UN DETERMINATO LIVELLO QUANTITATIVO - PREVISIONE CONTRATTUALE COME IPOTESI DI GRAVE INADEMPIMENTO LEGITTIMANTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER SCARSO RENDIMENTO - DEDUZIONE DI QUEST'ULTIMO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - OGGETTO.*

Qualora in taluni rapporti di lavoro subordinato assuma rilievo anche il risultato della prestazione, quale il conseguimento di un determinato livello quantitativo minimo di affari, vendite eccetera, entro prefissati periodi di tempo, con la correlativa previsione da parte del contratto collettivo o individuale, del mancato risultato periodicamente richiesto quali ipotesi di grave inadempimento che legittima la risoluzione motivata del rapporto per scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda far valere tale scarso rendimento come notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro non puo limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilita, avuto riguardo alla normale capacita ed operosita della maggioranza dei lavoratori di pari qualificazione professionale ed addetti alle medesime mansioni, ma deve altresi provare che la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza nell'espletamento della prestazione lavorativa. Pertanto, in Mancanza di prova di un difetto di attivita da parte del lavoratore, il solo dato del mancato raggiungimento degli obiettivi programmati dal datore di lavoro non legittima la risoluzione del rapporto per scarso rendimento. (V 3432/79, mass n 399847; (V 5431/78, mass n 395192).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)