Sez. L, Sentenza n. 6405 del 25/11/1982 (Rv. 424031 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RAPPORTO DI LAVORO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DI UN DETERMINATO RISULTATO - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL MANCATO RISULTATO RICHIESTO QUALE IPOTESI DI GRAVE INADEMPIMENTO - LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RAPPORTO DI LAVORO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DI UN DETERMINATO RISULTATO - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL MANCATO RISULTATO RICHIESTO QUALE IPOTESI DI GRAVE INADEMPIMENTO - LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI - INSUFFICIENZA.*
Qualora in taluni rapporti di lavoro subordinato assuma rilievo anche il risultato della prestazione, quale il conseguimento di un determinato livello quantitativo minimo di affari, entro prefissati periodi di tempo, con la correlativa previsione da parte del contratto individuale, del mancato risultato periodicamente richiesto quale ipotesi di grave inadempimento che legittima la risoluzione motivata del rapporto per scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda far valere tale inadempimento non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, avuto riguardo alla normale capacità ed operosità della maggioranza dei lavoratori di pari qualificazione professionale ed addetti alle medesime mansioni, ma deve altresì provare che la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza nell'espletamento della prestazione lavorativa. Pertanto, in Mancanza di prova di un difetto di attività da parte del lavoratore, il solo dato del mancato raggiungimento degli obiettivi programmati dal datore di lavoro non legittima la risoluzione del rapporto. (V 3432/79, mass n 399847; (V 5431/78, mass n 395192; (Conf 401/81, mass n 410870).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)