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Sez. 5, Sentenza n. 2541 del 02/07/2004 Cc. (dep. 27/01/2005) Rv. 230891 - 01

COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - esecutività | Irrevocabilità relativa a uno o ad alcuni reati - Indicazione della pena - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230891-01

COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1988) - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - esecutività

In materia di esecutività delle sentenze, quando la decisione divenga irrevocabile in relazione alla affermazione di responsabilità, anche per uno solo o per alcuni dei reati contestati e contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, questa deve essere messa in esecuzione in quanto l'eventuale rinvio disposto dalla Corte di Cassazione relativamente ad altri reati non incide sull'immediata eseguibilità delle statuizioni residue aventi propria autonomia. (Affermando il principio, la Corte ha rigettato il ricorso - proposto contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione reiettiva della richiesta di immediata scarcerazione -, fondato sul presupposto della non eseguibilità della condanna per essere stata essa parzialmente annullata con rinvio dalla Cassazione in relazione ad una delle imputazioni, in accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato. Ha ritenuto la Corte che il parziale annullamento con rinvio pronunziato in sede di legittimità, ed afferente al solo reato di detenzione di armi, non incide sull'irrevocabilità della condanna definitivamente pronunziata per le altre imputazioni, tra cui l'associazione mafiosa, atteso che anche l'eventuale più favorevole pronunzia rescissoria - in ipotesi di riconoscimento della continuazione - non produrrebbe effetto sulla pena in concreto irrogata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)