Sez. 1, Sentenza n. 2071 del 20/03/2000 Cc. (dep. 06/05/2000) Rv. 215949 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Formazione progressiva del giudicato - Affermazione di responsabilità con indicazione della pena minima comunque da espiare - Esecutività del relativo capo della sentenza - Fattispecie in tema di reato continuato.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE
Attesa la regola generale della formazione progressiva del giudicato, consacrata dall'art.624 c.p.p., deve ritenersi che quando la decisione divenga irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità e contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, la stessa vada posta in esecuzione (principio affermato con riguardo a fattispecie in cui l'annullamento con rinvio riguardava soltanto l'entità degli aumenti di pena da applicare a titolo di continuazione sulla pena base).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 650
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)