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Sez. 6, Sentenza n. 3216 del 20/08/1997 Cc. (dep. 14/11/1997) Rv. 208873 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Formazione del giudicato sulle parti della sentenza non più impugnabili - Sussistenza - Immediata esecutività della parti della sentenza definitive in relazione alle quali sia individuata con certezza la pena da irrogare - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-08-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208873-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE

Per il principio di formazione progressiva del giudicato, quando la decisione sia irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, e rispetto ad essa la sentenza contenga già l'indicazione della pena da irrogare, la sentenza di condanna deve essere posta in esecuzione e il rinvio parziale operato dalla cassazione per ipotesi di reato poste in continuazione con la prima non incide sulla immediata eseguibilità del giudicato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 650, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)