Sez. L, Sentenza n. 4663 del 22/05/1987 (Rv. 453320 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALI DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DIPENDENTE AUTORIZZATO A FRUIRE CURE IDROTERMALI AL DI FUORI DEI CONGEDI ORDINARI E DELLE FERIE ANNUALI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DEL PERIODO DI PERMESSO OD ASPETTATIVA - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALI DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - DIPENDENTE AUTORIZZATO A FRUIRE CURE IDROTERMALI AL DI FUORI DEI CONGEDI ORDINARI E DELLE FERIE ANNUALI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DEL PERIODO DI PERMESSO OD ASPETTATIVA - SUSSISTENZA.*
Nel regime dettato dalla legge 7 agosto 1982 n. 526, il dipendente debitamente autorizzato (dall'organo e nei modi dalla legge stessa indicati) a fruire di cure idrotermali al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, ha diritto alla retribuzione del correlativo periodo di permesso od aspettativa, atteso che il presupposto per la sua fruibilità (consistente in una condizione di malattia che rende necessaria od urgente la terapia idrotermale) prefigura un ciclo temporale di incapacità del prestatore d'opera al lavoro (che, se proseguito, comprometterebbe la sua guarigione o lo esporrebbe al rischio di un aggravamento) e quindi si risolve in una situazione patologica sostanzialmente equivalente al vero e proprio stato di malattia impeditiva della prestazione lavorativa, per cui trova applicazione il trattamento retributivo ex art. 2110 cod. civ.. (Conf 49/87, mass n 449855; (Conf 7875/86, mass n 449814; (Conf 6336/86, mass n 448550).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)