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Sez. L, Sentenza n. 2390 del 06/04/1983 (Rv. 427241 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO ESEGUITA ALLA PARTE PERSONALMENTE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NULLITÀ - ESTINZIONE - RILEVAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO SUCCESSIVAMENTE EMESSA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427241-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO ESEGUITA ALLA PARTE PERSONALMENTE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NULLITÀ - ESTINZIONE - RILEVAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO SUCCESSIVAMENTE EMESSA - NECESSITÀ.*

L'art. 330 cod. proc. civ., nel prevedere che l'impugnazione - per il caso in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in Sede di notificazione della sentenza - deve essere notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione medesima, ma identifica detto procuratore quale destinatario di essa, in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo. In tale ipotesi, pertanto, la notificazione dello atto di appello eseguita alla parte personalmente presso la cancelleria del giudice di primo grado è nulla e tale nullità, non sanata dalla Costituzione dell'appellato e senza che sia intervenuto l'ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ., determina la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza successivamente emessa, la quale, ove rilevata in Sede di legittimità, comporta la Cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di pari grado, con la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ.. (V 6467/82, mass n 424099; (V 6026/81, mass n 416811; (V 1349/81, mass n 411970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)