diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4934 del 12/08/1988 (Rv. 459755 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO - DEL LOCATORE - COMPLETO RESTAURO - NOZIONE - DEDUZIONE DALL'ART. 31 DELLA LEGGE N. 457 DEL 1978 - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1988-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459755-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO - DEL LOCATORE - COMPLETO RESTAURO - NOZIONE - DEDUZIONE DALL'ART. 31 DELLA LEGGE N. 457 DEL 1978 - OBBLIGATORIETÀ.*

Ai fini della facoltà di recesso del locatore dal contratto di locazione nell'ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 73 e 29 lett. C) della legge 27 luglio 1978 n. 392, la nozione di completo restauro, da riferirsi all'immobile locato e non all'intero edificio, va ricavata dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, e consiste in un intervento caratterizzato da un insieme sistematico di opere, tra loro coordinate ed effettuate in una visione di compiutezza su una pluralità di parti dell'immobile, sì da conferire a questo, pur nel rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali, una nuova identità, o comunque un quid novi che presenti l'immobile come ontologicamente e qualitativamente diverso da quello precedente, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria, i quali non danno luogo alla facoltà di recesso, pur consistendo, in genere, in opere di una certa consistenza dirette a rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'immobile, sono privi del detto carattere di sistematicità e di compiutezza, e si concretano in un'attività edilizia di conservazione che non comporta una modificazione ontologica di risultato rispetto a ciò che preesisteva, né, in relazione all'estensione dell'intervento, una diversità qualitativa dell'immobile. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia che aveva ravvisato il completo restauro nella totale modificazione degli elementi interni del locale, eccetto la struttura portante e la volumetria, per adeguarlo ad un uso diverso, pur correggendo il riferimento fatto dal giudice del merito alla normativa codicistica invece che alla legislazione urbanistica). (V 3018/85, mass n 440732; (V 403/84, mass n 432631; (Conf 2065/86, mass n 445267; (Conf 4740/84, mass n 436643).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)