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Sez. L, Sentenza n. 1762 del 06/03/1990 (Rv. 465688 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE - COMPENSI EROGATI A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE E DI INCENTIVAZIONE - PER PRESTAZIONI IN PLUS ORARIO - OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER L'ASSISTENZA SANITARIA - ESCLUSIONE - CORRISPETTIVI EROGATI AGLI SPECIALISTI CONVENZIONATI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465688-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE - COMPENSI EROGATI A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE E DI INCENTIVAZIONE - PER PRESTAZIONI IN PLUS ORARIO - OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER L'ASSISTENZA SANITARIA - ESCLUSIONE - CORRISPETTIVI EROGATI AGLI SPECIALISTI CONVENZIONATI - ESTENSIONE.*

L'Obbligo contributivo per l'assistenza sanitaria, previsto dall'art. 15 della legge 13 marzo 1950 n. 120 in relazione a "tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo" iscritto all'i.N.A.D.e.L., non si estende ai compensi delle U.S.l. erogati (anteriormente all'1 gennaio 1986), a titolo di compartecipazione o di incentivazione della produttività (artt. 35 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e 59 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348), per prestazioni lavorative svolte in plus orario, dovendo negarsi - a conferma dell'interpretazione operatane dalla circolare dell'i.N.A.D.e.L. n. 5 del 3 febbraio 1967 - la valenza onnicomprensiva della norma suddetta ed atteso che dette erogazioni (equiparabili, ai sensi della citata circolare, ai premi di rendimento, esclusi dall'Obbligo contributivo) ineriscono ad attività lavorativa contigua ma estranea al rapporto di pubblico impiego. Dall'Obbligo contributivo suddetto sono altresì esenti i corrispettivi erogati dalle stesse unità sanitarie agli specialisti convenzionati, il cui rapporto ha carattere autonomo (ancorché parasubordinato), salva la prova - cui è tenuto l'ente previdenziale - che tale rapporto si sia svolto, ad onta del nomen iuris adottato, con caratteristiche tali da rendere in esso ravvisabili i requisiti essenziali e qualificanti del rapporto di pubblico impiego. (V 3752/89, mass n 463673; (V 3406/89, mass n 463427; (V 4752/87, mass n 453400; (V 1207/87, mass n 450615).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 13/03/1950 num. 120 art. 15, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 76 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 35, DPR 25/06/1983 num. 348 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)