diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 24865 del 08/10/2008 (Rv. 605452 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TRIBUNALE | Funzioni devolute al presidente del tribunale - Impedimento - Supplenza da parte di altro magistrato ex art.104 ord. giud. - Presunzione di legittimità - Sussistenza - Prova contraria - Limiti - Fattispecie in materia di emissione di decreto ingiutivo.
Stato
decisa il 2008-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605452-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TRIBUNALE

Il provvedimento reso da un giudice del tribunale in supplenza del presidente (nella specie, un decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 637 cod. proc. civ., nel testo "ratione temporis" vigente) deve presumersi legittimo, sotto il profilo della ricorrenza delle ipotesi in cui detta supplenza è prevista dall'art. 104 dell'ordinamento giudiziario, ove non si deducano e dimostrino, a cura della parte che eccepisce la nullità, i fatti, anche se negativi (disponibilità di presidenti di sezione o di giudici più anziani), su cui l'eccezione si fonda; peraltro, ove la sostituzione abbia luogo in base ad una delega del presidente, la scelta del sostituto non deve necessariamente essere effettuata secondo il criterio dell'anzianità, potendo essere determinata anche da occasionali impegni di lavoro dei magistrati del tribunale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)