Sez. 2, Sentenza n. 11980 del 10/03/2017 Cc. (dep. 13/03/2017) Rv. 269407 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Spazio individuale intramurario inferiore a tre metri quadrati - Presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu - Sussistenza - Limiti.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, se lo spazio delle celle è inferiore ai tre metri quadrati esiste una forte presunzione di violazione dell'art. 3 della Convenzione Edu vincibile - in applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Grande Camera della Corte Edu del 20 ottobre 2016, nel caso Mursic v. Croatia - solo attraverso la valutazione dell'esistenza di adeguati fattori compensativi che si individuano nella durata della restrizione carceraria, nella misura della libertà di circolazione, nell'offerta di attività da svolgere in spazi ampi fuori dalle celle e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)