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Sez. L, Sentenza n. 3578 del 10/04/1987 (Rv. 452537 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI PREMI AD ECONOMIA DOVUTI AI TURNISTI MANUTENTORI DI REPARTO IN RAPPORTO AI GUADAGNI DI COTTIMO CORRISPOSTI AI MANUTENTORI ADDETTI ALL'OFFICINA CENTRALE.*
Stato
decisa il 1987-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452537-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI PREMI AD ECONOMIA DOVUTI AI TURNISTI MANUTENTORI DI REPARTO IN RAPPORTO AI GUADAGNI DI COTTIMO CORRISPOSTI AI MANUTENTORI ADDETTI ALL'OFFICINA CENTRALE.*

L'interpretazione di un contratto collettivo (di diritto comune) o della portata di una sua clausola si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in Sede di legittimità, se scaturita dalla corretta applicazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e sostenuta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva in particolare ritenuto che, a seguito dell'accordo sindacale nazionale del 7 ottobre 1981, il quale aveva stabilito che i premi ad economia dovuti ai turnisti manutentori di reparto non dovessero essere inferiori ai guadagni di cottimo corrisposti ai manutentori addetti all'officina centrale, le spettanze dei turnisti manutentori di reparto in servizio nello stabilimento di tivoli dovevano essere determinate verificando se la somma della quota oraria, per essi prevista dall'accordo aziendale del 18 luglio 1970, con i premi ad economia risultanti dai nuovi aumenti fosse o meno pari ai guadagni di cottimo dei manutentori addetti all'officina centrale). (V 4511/85, mass n 441975; (V 3426/85, mass n 441084; (V 6458/83, mass n 431195; (V 4626/83, mass n 429504; (Conf 2128/85, mass n 440016).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)