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Sez. 3, Sentenza n. 4660 del 27/04/1991 (Rv. 471886 - 01)

Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte (chiamata) - In genere. | Deduzione della responsabilità esclusiva del chiamato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze sui poteri del giudice.
Stato
decisa il 1991-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471886-01

Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte (chiamata) - In genere.

Nel caso in cui il convenuto, chiamando in causa un terzo, tende ad ottenere una declaratoria di responsabilità esclusiva del chiamato e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui ove l'attore non estenda la domanda nei confronti del terzo chiamato, il giudice non può pronunciare condanna nei confronti di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)