Sez. 2, Sentenza n. 1093 del 30/01/1995 (Rv. 490121 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Deduzione della responsabilità esclusiva del chiamato - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di taluno di essi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché l'azione, tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidenti su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, sì da escludere che, senza il contraddittorio di tutte le parti interessate all'esito del giudizio, l'emenda sentenza possa avere alcuna pratica utilità per alcuna di esse. Resta quindi estraneo a tale ipotesi il caso (nella specie ricorrente) in cui il convenuto, chiamando in causa il terzo, tenda ad ottenere una declaratoria di responsabilità esclusiva del medesimo e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)