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Sez. U, Sentenza n. 4905 del 26/04/1993 (Rv. 482055 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Competenza e giurisdizione | Sovvenzione statale sotto forma di contributo al pagamento degli interessi su mutui - Godimento di contributo dello Stato da parte di una cooperativa edilizia - Configurabilità- Conseguenze - Art. 131 del R.D. n. 1165 del 1938 - Applicabilità - Controversia indicata nella norma - Commissioni di vigilanza e in sede di impugnazione, giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Suddetta giurisdizione - Affermazione da parte del giudice ordinario - Ostatività della pronuncia declinatoria della preventivamente adita commissione amministrativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482055-01

Edilizia popolare ed economica - Competenza e giurisdizione

Il godimento di contributo dello Stato da parte di una cooperativa edilizia - con la conseguente applicazione dell'art. 131 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 sulla devoluzione alle commissioni di vigilanza e, in sede di impugnazione dei loro provvedimenti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla prenotazione ed all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio, od aspirante socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto attinenti a rapporti sociali - va ravvisato anche nel caso di sovvenzione statale sotto forma di contributo al pagamento degli interessi su mutui, senza che l'affermazione della suddetta giurisdizione, da parte del giudice ordinario erroneamente adito in materia, possa risultare preclusa da anteriore pronuncia declinatoria ad opera della preventivamente adita commissione amministrativa, concretandosi essa in un provvedimento amministrativo, non suscettibile di acquisire l'efficacia del giudicato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)