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Sez. 2, Sentenza n. 20187 del 03/02/2015 Cc. (dep. 15/05/2015) Rv. 263570 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Aggravante dell'uso del metodo mafioso - Messaggio intimidatorio in forma silente - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263570-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il provvedimento impugnato avesse affermato la sussistenza dell'aggravante con riferimento alla richiesta di versamento di canoni per l'utilizzo a fini di riprese cinematografiche di una villa sequestrata ad un esponente di un sodalizio criminale, avanzata, non dall'amministratore giudiziario, ma dal proprietario dell'immobile, la cui appartenenza ad un clan camorristico era nota alle vittime).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)