Sez. 2, Sentenza n. 26002 del 24/05/2018 Cc. (dep. 07/06/2018) Rv. 272884 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Aggravante dell'uso del metodo mafioso - Messaggio intimidatorio in forma silente - Sufficienza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)