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Sez. 5, Sentenza n. 38964 del 21/06/2013 Ud. (dep. 20/09/2013) Rv. 257760 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Aggravante dell'uso del metodo mafioso - Messaggio intimidatorio - Forma - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257760-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia. (Nella motivazione la sentenza fa riferimento a tre differenti forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita, quello con silente richiesta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)