Sez. 2, Sentenza n. 5795 del 10/11/1979 (Rv. 402441 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - SPORTI INIDONEI A DETERMINARE INTERCAPEDINI PERICOLOSE - IRRILEVANZA - PILASTRO DESTINATO A SORREGGERE UN BALLATOIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - SPORTI INIDONEI A DETERMINARE INTERCAPEDINI PERICOLOSE - IRRILEVANZA - PILASTRO DESTINATO A SORREGGERE UN BALLATOIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Nel calcolo delle distanze legali tra le costruzioni non deve tenersi conto degli sporti che non siano idonei a determinare intercapedini pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entita con funzione meramente decorativa o di rifinitura (spioventi e gronde). Ne consegue che, ai fini del detto calcolo, deve tenersi conto del pilastro che sorregge il ballatoio, quando quest'ultimo sia considerato, per la sua struttura e estensione, parte integrante della costruzione. (Conf 272/79, mass n 396347; (Conf 2413/78, mass n 391816; (Conf 2502/76, mass n 381298; (Conf 1665/74, mass n 369848).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)