Sez. 2, Sentenza n. 1665 del 06/06/1974 (Rv. 369848 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - SPORGENZE (O AGGETTI) - COMPUTABILITA - DIFFERENZE - BALCONI - SOGGEZIONE AL CALCOLO - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - SPORGENZE (O AGGETTI) - COMPUTABILITA - DIFFERENZE - BALCONI - SOGGEZIONE AL CALCOLO - CONDIZIONI.*
Gli sporti, costituenti semplici motivi architettonici ed ornamentali delle costruzioni, debbono tenersi distinti dalle sporgenze, costituenti per i loro caratteri strutturali e funzionali veri e propri aggetti, comportanti un ampliamento dell'edificio in superficie e volume; devono qualificarsi aggetti e, come tali, devono essere computati ai fini del calcolo delle distanze tra costruzioni, i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti) di apprezzabile profondita, ampiezza, consistenza e sviluppate lungo il fronte (in tutto o in parte) dell'edificio. (V 2624'72, mass n 360171; 1552'69, mass n 340422).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)