Sez. 2, Sentenza n. 2502 del 06/07/1976 (Rv. 381298 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - SPORTI DECORATIVI - ESCLUSIONE DEL COMPUTO - BALCONI - SCOPERTI - COMPUTABILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - SPORTI DECORATIVI - ESCLUSIONE DEL COMPUTO - BALCONI - SCOPERTI - COMPUTABILITA.*
Nel calcolo delle distanze legali tra le costruzioni non deve tenersi conto di quegli sporti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entita con funzione meramente decorativa o di rifinitura. A tal fine non si ha sporto, ma corpo unico di fabbrica, omogeneo in tutta la sua struttura, quando un elemento aggettante comporta l'ampliamento dell'edificio, in superficie e volume, come nel caso di balconi, anche scoperti. (Conf 1665/74, mass n 369848).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)