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Sez. L, Sentenza n. 15601 del 11/08/2004 (Rv. 575950 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - RATEI DI PENSIONE | Decadenza sostanziale ex art. 6 D.L. n. 103 del 1991- Efficacia retroattiva - Limiti - Applicabilità della nuova disciplina ai giudizi in corso iniziati dopo l'emanazione del D.L. n. 338 del 1990, non convertito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575950-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - RATEI DI PENSIONE

La disciplina della decadenza sostanziale del diritto alle prestazioni previdenziali, prevista dall'art. 6 dei d.l. 22 novembre 1990 n. 338, 28 gennaio 1991 n. 28 e 29 marzo 1991 n. 103, quest'ultimo convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166 - il cui art. 1, secondo comma, ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli altri due decreti-legge, decaduti perché non convertiti - è generalmente dotata di efficacia retroattiva, non potendo peraltro tale efficacia trovare applicazione solo per le fattispecie in relazione alle quali, al momento dell'entrata in vigore del primo dei suddetti decreti (quello n. 338 del 1990), già pendeva un giudizio davanti al giudice ordinario e non anche per le fattispecie in relazione alle quali il giudizio era iniziato dopo tale data ma anteriormente all'entrata in vigore del decreto n. 103 del 1991 (poi convertito).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/11/1990 num. 338 art. 6, Decreto Legge 28/01/1991 num. 28 art. 6, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)